IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;
  Sentita  la commissione paritetica per le norme di attuazione dello
statuto  prevista  dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280,
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  In  caso  di  soppressione  di  una  sezione distaccata di
tribunale  e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale
oppure  ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma
la  competenza  territoriale del giudice designato dal presidente del
tribunale,  ha  facolta'  di mantenere i preesistenti uffici tavolari
nelle sedi originarie.".
  2.  Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo  18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della
delega delle funzioni statali in materia di catasto e' coordinata con
la  disciplina  della  delega  alle  Province autonome di Trento e di
Bolzano  delle  funzioni  regionali  in materia di libri fondiari, in
relazione   ai   procedimenti   riguardanti   gli  atti  tavolari  si
interpretano  nel  senso  che  il personale rivestente le funzioni di
conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere
anche  a  seguito  dell'abrogazione  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2007
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Avvertenza:

              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  recante  modifiche  e integrazioni al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
          569,  in materia di catasto terreni e urbano) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001.
              - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1972, n. 670
          (Approvazione  del  testo  unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
          n. 301), e' il seguente:
              "Art.  107.  Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre   componenti  devono  appartenere  a  gruppo
          linguistico tedesco.".
          Nota all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          18 maggio  2001,  n.  280,  con  le modifiche apportate dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  1  (Disposizioni in materia di catasto terreni e
          urbano). - 1. Le funzioni amministrative statali in materia
          di  catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  esercitate,  per delega dello
          Stato,  dalle  province autonome, con decorrenza dalla data
          prevista dal comma 4.
              2.   Le   funzioni   amministrative   delegate  vengono
          esercitate  dagli  organi  provinciali  in conformita' alle
          direttive  emanate  dal Ministero delle finanze. In caso di
          difformita'  dalle  direttive  emanate  dal Ministero delle
          finanze   o   di   persistenti   inattivita'  degli  organi
          provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
          le  attivita'  relative  alle  materie  delegate comportino
          adempimenti  propri dell'amministrazione da svolgersi entro
          termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti
          dalla  natura  degli  interventi, il Ministro delle finanze
          puo'   disporre   il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione    dell'amministrazione    provinciale.   Alle
          riunioni  del  comitato direttivo dell'organismo tecnico di
          cui  all'art.  67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  concernenti  questioni di diretto interesse delle due
          province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle
          province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il
          coordinamento  tecnico  delle  funzioni  amministrative  in
          materia  di  catasto  terreni  e  urbano  delegate  con  il
          presente decreto.
              3.  Le  province  sono, altresi', delegate a fissare le
          tipologie  e gli importi dei tributi speciali catastali e a
          provvedere  alla  loro  riscossione.  Gli introiti relativi
          confluiscono  nei rispettivi bilanci provinciali secondo le
          modalita' di cui all'art. 5-bis, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il
          decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
              4.  La  delega delle funzioni amministrative statali in
          materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  decorre dalla data prevista con
          legge  regionale  per  l'operativita' della delega da parte
          della  regione stessa alle province autonome di Trento e di
          Bolzano  delle  funzioni amministrative in materia di libri
          fondiari.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
          luglio  1978,  n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa
          data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   legge  regionale  la  regione,  previa  intesa  con
          ciascuna  provincia autonoma competente per territorio, con
          uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime
          i  beni  immobili  utilizzati dalla regione come sede degli
          uffici  del  catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli
          gia'  trasferiti  dallo  Stato alla regione per l'esercizio
          delle  medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il
          personale   addetto  agli  uffici  medesimi.  Al  personale
          trasferito   e'  assicurato  il  rispetto  della  posizione
          giuridica  e  del trattamento economico in godimento presso
          la regione.
              5.  I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni
          immobili  costituiscono  titolo  per  la intavolazione e la
          voltura  catastale,  a  favore  delle  province,  dei  beni
          immobili    alle    stesse    trasferiti   ai   sensi   del
          comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle
          relative  ai  beni  mobili si applica l'art. 14 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
              6.  Le  somme  dovute  dallo Stato per il rimborso alle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli oneri
          conseguenti  allo  svolgimento delle funzioni delegate sono
          determinate,  al  netto dei tributi speciali introitati nei
          bilanci   provinciali,   nell'ambito  dell'accordo  di  cui
          all'art.  78  dello  statuto  e  dall'art.  10  del decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
              6-bis.   In   caso   di  soppressione  di  una  sezione
          distaccata  di tribunale e conseguente aggregazione del suo
          territorio  al tribunale oppure ad altra sezione distaccata
          di   tribunale,   la   Provincia,   ferma   la   competenza
          territoriale  del  giudice  designato  dal  presidente  del
          tribunale,  ha  facolta' di mantenere i preesistenti uffici
          nelle sedi ordinarie.".
              - Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione
          dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
          materia  di  coordinamento  fra  catasto e libri fondiari e
          delega   alla  regione  delle  funzioni  amministrative  in
          materia di catasto), e' pubblicato della Gazzetta Ufficiale
          n. 270 del 27 settembre 1978.